Per chi ha contestato l’obbligo di contribuzione a far data dal 1.01.2003, con ricorso al Giudice del Lavoro territorialmente competente, la sentenza della Corte Costituzionale, sempre che le domande siano state formulate in conformità, comporta la possibilità di un esito positivo del giudizio. Per chi ha pagato, con riserva o meno, vi sarebbe in astratto la possibilità di chiedere ad ONAOSI la restituzione, cominciando con una lettera a.r. in tal senso (v. All. C), e poi con azione giudiziale ai sensi dell’art. 2033 c.c. quale ripetizione di indebito, e ciò dovrebbe riguardare sia i medici convenzionati che i dipendenti, proprio perché la Corte, pur non dichiarando illegittimo il contributo nella sua essenza, ne ha dichiarato incostituzionali i parametri per la sua quantificazione. Corre obbligo segnalare che allo stato le sentenze positive rinvenute concernono le ipotesi di opposizione alle cartelle di pagamento, mentre per quanto riguarda l’ipotesi di restituzione, si rinviene una sentenza del Tribunale di Benevento del 26.09.2008 che accoglie la domanda di restituzione
Si allega schema di ricorso ( All. A) che potrà all’uopo essere integrato in relazione alle singole esigenze, ovvero in esito ad ulteriori nuovi fatti e bozza contestazione (All.B).